lunedì 6 giugno 2011

Le fonti del Diritto

Lezione n. 3 del 2.05.2011 - Massimo Rubechi

Il sistema di diritto italiano è di “Civil Law”, ossia basato su fonti scritte, a differenza di altri sistemi come quello britannico, che si basano sulla “Common Law”, ovvero sulle consuetudini.
Le fonti del diritto nell’ambito del nostro ordinamento possono essere rappresentate attraverso una piramide, al di sopra della quale c’è la Costituzione, “fonte sulle fonti”, nel nostro ordinamento di tipo “rigido”, nel senso che non è facilmente modificabile se non attraverso una maggioranza qualificata. All’apice della piramide troviamo le fonti primarie, ossia le Leggi, derivanti direttamente dalla Costituzione, insieme ai Decreti Legislativi e Decreti Legge, oltre che ai Referendum e ai Regolamenti di Camera e Senato; al secondo livello troviamo le fonti secondarie, ovvero i Regolamenti, espressione del Governo; alla base, infine, vi sono usi e consuetudini ed altre fattispecie. In linea con questo sistema di tipo piramidale, in caso di concorrenza tra le fonti, prevale innanzitutto il criterio gerarchico, cioè qualora una fonte di rango inferiore contrasti con una di rango superiore, è sempre quest’ultima a prevalere; vale anche il criterio cronologico, secondo cui prevale la legge più recente; vale inoltre il criterio della competenza per materia.
Al di sopra del Diritto Interno, per il singolo Stato è vincolante il Diritto Comunitario, al quale fanno capo i trattati UE.

FONTI PRIMARIE

Tra le fonti primarie, accanto alle Leggi e con la stessa “forza attiva” e “passiva”, troviamo gli Atti aventi forza di legge, che rientrano nella fattispecie della Delegazione legislativa o della Legislazione d’urgenza, previste dall’art. 76 della Costituzione, secondo cui il Parlamento può delegare temporaneamente le proprie funzioni legislative al Governo attraverso Leggi Delega o Decreti Legislativi. La Legge Delega prevede una serie di indicazioni e principi direttivi da parte del Parlamento su come il Governo dovrà esercitare la funzione legislativa in sua vece: il 35% delle leggi delega vengono effettivamente esercitate dal Governo. Altro atto avente forza di legge è il Decreto Legge, con cui il Governo -in caso di estrema necessità e urgenza- può arrogarsi l’esercizio legislativo, rientra infatti nella “decretazione d’urgenza” prevista dall’articolo 77 della Costituzione, entra subito in vigore, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, anche con eventuali modifiche. In realtà la decretazione di urgenza è divenuta negli anni,
per i governi, una prassi che ha scalzato sempre di più l’iniziativa legislativa.
Altra fonte secondaria è il Referendum abrogativo, avente “forza negativa”, in quanto nel nostro ordinamento attraverso lo stesso è possibile unicamente abrogare una legge o un atto avente forza di legge. E’ valido se vi partecipa almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Altre fonti atipiche sono i Regolamenti Parlamentari, in sostanza i regolamenti interni che disciplinano i lavori alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Poiché nel nostro ordinamento vige l’Autodichìa o autoregolamentazione, essi non possono essere modificati da alcuna legge esterna. L’iniziativa legislativa al Senato prende il nome di Disegno di legge e alla Camera di Proposta di legge.

FONTI SECONDARIE

A differenza delle fonti primarie, “a numero chiuso”, le fonti secondarie sono “di tipo aperto”. Tra le fonti secondarie del diritto, troviamo i Regolamenti del Governo, che hanno la funzione di attuare nello specifico le leggi, contrariamente a queste ultime, caratterizzate da natura generale e astratta. Sono diverse le tipologie di regolamento:
- attuazione/esecuzione: servono ad attuare leggi;
- organizzazione: ad esempio gli atti con cui ciascun Ministero riorganizza la propria struttura all’inizio della legislatura;
- delegificazione: il Governo ha il potere di delegificare qualsiasi legge, trasformandola in norma di rango secondario attraverso “Leggi di Autorizzazione alla delegificazione”, funzionali al “disboscamento legislativo” o razionalizzazione di leggi e leggine ridondanti e superate. A tal fine è possibile procedere attraverso un Decreto Legislativo, che può essere trasformato, con Regolamento dell’Esecutivo, in un “Testo Unico” in grado di contenere e omogeneizzare le diverse leggi esistenti in materia.

Una volta approvati in bozza dal Consiglio dei Ministri, i Regolamenti vengono opportunamente trasmessi al Parlamento per un parere ed avallo politico, dopodichè tornano al Governo per definitiva approvazione, anche con modifiche. A differenza dei decreti legge e legislativi approvati sempre in modo collegiale dal Governo, i Regolamenti possono essere atti di indirizzo anche di un singolo dicastero (ministeriali) o di più dicasteri (interministeriali).

Il Governo nel nostro ordinamento è stato concepito come “debole di diritto”, rispetto al Parlamento bicamerale, ma nel tempo è divenuto “forte di fatto”, potendo disporre di diversi strumenti come ad esempio i maxiemendamenti ai decreti, o la Questione di Fiducia, che può essere posta durante l’iter approvativo di una legge, con l’effetto di far decadere gli emendamenti presentati dal Parlamento.

USI E CONSUETUDINI

Collocati alla base della piramide, gli usi e le consuetudini non sono validi “contra legem”, ma in assenza di legge e caratterizzati dalla “ripetizione”, tale da dare la percezione di un comportamento vincolante del comportamento.


Mirella Battista

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